venerdì 17 febbraio 2012

dichiarazione dei legali del comitato inerente la sentenza del ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria non ha accolto il ricorso proposto avverso i provvedimenti di chiusura dell’ospedale di Recco.
Tale mancato accoglimento, tuttavia, non è stato incentrato sull’infondatezza del ricorso, bensì sull’accoglimento di una cosiddetta “eccezione preliminare”.
A mezzo di tale eccezione, le amministrazioni (A.S.L. e Regione) hanno rilevato che i ricorrenti (cittadini, pazienti, dipendenti, etc.) avrebbero dovuto attivarsi prima del marzo 2011 (momento in cui è avvenuta la chiusura del nosocomio).
Era già nell’agosto 2010, infatti, che, a detta delle Amministrazioni, la decisione di chiudere l’ospedale sarebbe divenuta definitiva e immodificabile e, pertanto, è da tale data che sarebbe iniziato il decorso del termine per l’impugnazione nanti il Tribunale Amministrativo.
Purtroppo nell’agosto 2010 i ricorrenti non erano neanche a conoscenza dell’intenzione di chiudere la struttura (intenzione – questa – che sarebbe divenuta palese solo nel febbraio 2011) e pertanto una “reazione” in tale data era impraticabile.
Non solo.
Precedenti sentenze intervenute in casi analoghi hanno evidenziato che, in materia di pianificazione sanitaria, i termini per la contestazione dei relativi atti davanti all’Autorità giudiziaria decorrono non tanto, come sostenuto da ASL e Regione, dal momento in cui la decisione viene genericamente pianificata, bensì dall’adozione dei provvedimenti attuativi (nel caso in esame, proprio dagli atti che hanno concretamente attuato la dismissione del S.Antonio adottati nel marzo 2011).
Nonostante quanto sopra, il T.A.R. Ligure ha deciso di non accogliere le argomentazioni proposte dalla difesa dei ricorrenti, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Amministrazione.
Così facendo il Tribunale non ha potuto pronunciarsi sui numerosi e circostanziati vizi che affliggono la Deliberazione n. 19/2010 (nello specifico, non sono stati valutati i motivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del ricorso, inerenti tra l’altro, il mancato coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci e della Conferenza per la Programmazione Socio Sanitaria, imposti per legge) che, anche alla luce delle difese sollevate dalle amministrazioni, comprovavano l’illegittimità degli atti che hanno disposto la chiusura del nosocomio.
Non si può, per il momento, che prendere atto della decisione del T.A.R. Liguria, riservandosi di valutare la possibilità di proporre appello nanti il Consiglio di Stato, onde garantire piena tutela alle meritevoli ragioni dei ricorrenti.

 

giovedì 16 febbraio 2012

ricorso al TAR

In data 15 febbraio c.a.  il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato sentenza al nostro ricorso : P.Q.M. (per questi motivi) il TAR dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte irricevibile ed in parte infondato; per cui respinto. Non si può, per il momento, che prendere atto della decisione del T.A.R. Liguria domani pubblicheremo una nota esaustiva dei nostri legali che già hanno rilasciato una dichiarazione ai giornali x precisare alcune irregolarità già pubblicate in merito.