venerdì 10 giugno 2011

LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO



Potrà sembrare uno scenario da terzo mondo o da catastrofe appena superata, invece è una buca con misure da piscina olimpionica nel bel mezzo della strada interna dell’ex ospedale psichiatrico di quarto, la quale campeggia lì immobile e sempre più deteriorata da diversi anni
Questa buca, è il frutto della dismissione e smantellamento di altrettanti enormi serbatoi utilizzati per il combustibile, gasolio, necessario a far funzionare le caldaie per produrre acqua calda e riscaldamento ora non più utilizzatein quanto le caldaie per la stesso impiego utilizzano un altro tipo di comburente.
Detto questo, risulta che in materia di sicurezza sul lavoro ci siano delle ben precise norme, ovvero:
Sicurezza in cantiere
È necessario sapere che il committente di un lavoro edile ha la responsabilità della sicurezza nei cantieri. E i lavori in ASL 3 Genovese sono in affido a commitenti, e in proposito"Confedilizia Notizie" il notiziario mensile edito dalla Confedilizia, nel numero di ottobre 2001, ha pubblicato un interessante articolo sulla sicurezza nei cantieri edili, elencando una serie di obblighi che di seguito sono elencati, ai quali i il committente dei lavori deve attenersi quando decide di fare eseguire un lavoro, per effetto del decreto legislativo n. 494 del 18/08/1996. Chi è il committente? Di solito il proprietario di casa se si tratta di abitazioni oppure nel caso della ASL che è struttura pubblica il committente è il Direttore Generale o chi ne ha le veci.Obblighi:

Prima di fare iniziare i lavori, bisogna far fare mente locale e chiedersii quali sono le misure di sicurezza da prendere, questo diciamo che è il minimo che chiunque, anche il più sprovveduto degli addetti ai lavori dovrebbe fare.
Bisogna pensare alla durata dei lavori in modo da pianificare gli interventi di sicurezza
Nel cantiere dove è prevista la presenza di più imprese, si deve nominare un coordinatore per la progettazione in due casi:
quando nel cantiere l'entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno
 quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco.
Si deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori e verificare che siano iscritte alla Camera di Commercio. Mentre nei cantieri spesso anche quelli in cui il committente è un soggetto pubblico, entrano ed escono lavoratori senza alcun controllo.
Si deve chiedere alle imprese informazioni sui contratti collettivi applicati e farti firmare una dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.
Si deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori designati per la sicurezza e verificare che i loro nomi sia scritti in modo ben visibile all'ingresso del cantiere in un apposito cartello.
queste le sanzioni.......
Arresto da 3 a 6 mesi oppure multa da 3 a 8 milioni, se ometti di fare la determinazione delle fasi di lavoro che si devono svolgere e della loro durata.
Arresto da 3 a 6 mesi oppure multa da 3 a 8 milioni, se ometti di designare il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, quando previsti.
Arresto da 2 a 4 mesi oppure multa da 1 a 5 milioni, per la mancata verifica dell'idoneità dell'impresa con richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio.
Sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni per la mancata trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della notifica all'ASL e alla Direzione del lavoro.
Sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni per la mancata trasmissione alle imprese del piano di sicurezza.
Arresto da 3 a 6 mesi o multa da tre a otto milioni per la mancato verifica dell'adempimento degli obblighi richiesti ai coordinatori relativamente redazione del piano, del fascicolo e della loro corretta applicazione.
R.P.





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